L’incarico dell’esperto della crisi, fondamentale per agevolare le trattative tra l’imprenditore in difficoltà e i suoi creditori, può essere prorogato ex lege oltre il termine di 180 giorni se l’imprenditore ha presentato istanza di conferma o proroga delle misure protettive ai sensi dell’art. 22 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII). La proroga può essere ottenuta anche con il consenso di tutte le parti interessate, inclusi i creditori con cui le trattative sono in corso, previo assenso dell’esperto stesso.
Continua a leggere
Non fermarti proprio adesso! Coi nostri abbonamenti potrai restare aggiornato sulle novità del mondo della revisione legale!
Sei già abbonato? Accedi al tuo account per proseguire