L’Individuazione del titolare effettivo: chiarimenti operativi antiriciclaggio e implicazioni normative per l’adeguata verifica

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un nuovo documento di ricerca dal titolo “L’individuazione del Titolare Effettivo”, con l’obiettivo di offrire alla categoria professionale uno strumento operativo per affrontare la complessa attività di adeguata verifica dei clienti e per assistere le imprese nella comunicazione al Registro Imprese. Questo documento arriva in un momento cruciale, poiché il tema del titolare effettivo si collega direttamente agli obblighi antiriciclaggio, un ambito in continua evoluzione e di grande importanza.

Il documento si inserisce a distanza di cinque anni dalle Linee Guida Antiriciclaggio pubblicate nel maggio 2019, successivamente aggiornate nel febbraio 2021, che forniscono direttive per la valutazione del rischio e l’adeguata verifica della clientela in conformità al D.Lgs. 231/2007. L’aggiornamento del CNDCEC, dunque, pone nuovamente l’attenzione sulla corretta identificazione del titolare effettivo, una figura chiave nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La definizione di “Titolare Effettivo” (TE) è fondamentale per individuare la persona fisica che, in ultima istanza, detiene o controlla un’entità giuridica. Tuttavia, l’applicazione pratica di questa definizione non è sempre immediata. In particolare, il concetto assume un ruolo cruciale per i soggetti obbligati, come professionisti e aziende, che devono garantire una corretta individuazione del TE nel corso dei processi di adeguata verifica.

In questo contesto, il CNDCEC ribadisce l’importanza di mantenere aggiornati i propri strumenti di lavoro e sottolinea la necessità per i commercialisti di essere proattivi nel supportare i clienti nell’adeguamento alle normative in evoluzione, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni al Registro Imprese, che resta un punto critico data l’attuale fase di stallo.

La pubblicazione del documento di ricerca riflette l’impegno del CNDCEC nel promuovere la cultura della compliance e nel fornire ai professionisti del settore strumenti sempre più sofisticati per affrontare le sfide della normativa antiriciclaggio.

Contenuto del documento

Il documento di ricerca del CNDCEC sull’individuazione del Titolare Effettivo (TE) fornisce chiarimenti fondamentali per i professionisti, confermando l’applicabilità dell’art. 20, co. 5, del D.Lgs. 231/2007 solo quando non è possibile individuare il TE attraverso i criteri di proprietà diretta o indiretta, o del controllo in assemblea. Questa disposizione mira a identificare il “beneficial owner”, ovvero la persona fisica nell’interesse della quale, in ultima istanza, viene instaurato un rapporto continuativo, erogata una prestazione professionale o eseguita un’operazione.

Un esempio chiarificatore riguarda il caso di una S.r.l. con quattro soci che detengono ciascuno il 25% delle quote, senza patti parasociali o sindacati di voto. In questo contesto, il TE viene ricondotto ai soggetti titolari di poteri gestionali o di rappresentanza. Tuttavia, il documento del CNDCEC lascia spazio all’interpretazione, suggerendo approfondimenti, in contraddittorio con il cliente, per individuare eventuali soggetti titolari di deleghe operative anche in via di fatto.

In relazione a società gestite da amministratori senza deleghe, il documento invita a esaminare i reali poteri gestori, andando oltre il mero titolo formale dell’incarico. Questo approccio consente di affiancare al presidente del consiglio di amministrazione anche un eventuale esecutore di fatto, rafforzando l’attenzione sull’effettiva gestione aziendale.

Un punto di discussione riguarda le cooperative, dove il documento non chiarisce appieno il ruolo del socio finanziatore con un controllo superiore al 25% e la capacità di nominare l’organo di gestione. In questo caso, sembra preferibile applicare il criterio del comma 3 dell’art. 20, privilegiando l’identificazione del TE in base al controllo e non cumulando questa figura con i titolari di deleghe operative.

Il documento tratta anche le procedure concorsuali ed esecutive, affermando che, in tali contesti, l’individuazione del TE è spesso considerata superflua, poiché le attività vengono eseguite sotto il controllo dell’Autorità giudiziaria. Tuttavia, alcune autorità, come il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia, mantengono una visione opposta, affermando che anche in tali casi il TE debba essere individuato. In particolare, si sottolinea che il TE debba essere identificato nel soggetto sottoposto alla procedura, che può essere una persona giuridica, per cui si dovrà applicare l’art. 20 del D.Lgs. 231/2007.

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