Il nuovo approccio al concordato in continuità nel Dlgs 136/2024: razionalizzazione e innovazioni per la salvaguardia aziendale

Il recente Dlgs 136/2024, noto come il decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa, ha introdotto numerose modifiche per snellire e potenziare le procedure del concordato in continuità, favorendo la conservazione dei valori aziendali. Questo nuovo quadro normativo mira a separare in modo chiaro le procedure di continuità da quelle liquidatorie, semplificando le operazioni straordinarie e le modifiche statutarie necessarie per la ristrutturazione aziendale.

Principali innovazioni per il concordato in continuità

Il decreto sancisce l’equiparazione definitiva tra la continuità diretta e quella indiretta, facendo sì che la gestione dell’impresa, anche se affidata a un soggetto terzo dopo l’omologazione, possa assicurare la continuità operativa e la salvaguardia del valore aziendale. Tale continuità viene integrata da un sistema di semplificazioni nelle operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni e trasformazioni, le quali possono ora essere approvate direttamente nell’ambito della procedura di omologa.

Procedure di omologa e modifiche statutarie

Grazie al nuovo articolo 116 del Codice, le operazioni straordinarie previste dal piano di concordato, come trasformazioni, fusioni e scissioni, trovano luogo nel procedimento di omologa, senza necessità di approvazioni separate. Questo snellimento amministrativo consente anche di integrare eventuali opposizioni da parte dei creditori nel processo di omologa, garantendo una gestione unitaria e rapida delle contestazioni.

Inoltre, con l’introduzione dell’articolo 120 quinquies, la sentenza di omologa è ora direttamente abilitata a modificare lo statuto della società. La possibilità di disporre cambiamenti statutari tramite omologa rappresenta un’importante semplificazione, permettendo di bypassare le consuete assemblee societarie.

Misure di controllo e intervento giudiziario

L’articolo 114-bis introduce una regolamentazione specifica per la “liquidazione nei piani di continuità”, distinguendola dalle modalità previste per i concordati liquidatori. In caso di inadempienza o inerzia da parte degli amministratori o soci nella fase esecutiva, il tribunale è autorizzato a nominare un amministratore giudiziario, conferendo così un’ulteriore misura di controllo per garantire la corretta esecuzione del piano di concordato.

Omologa con modifiche al piano e revisione post-omologazione

Un’altra novità di rilievo è rappresentata dall’articolo 118-bis, che permette di apportare modifiche sostanziali al piano anche dopo l’omologazione, a condizione che queste siano nuovamente attestate e approvate dal tribunale. Questa flessibilità consente una gestione adattiva del piano, rispondendo così alle mutate condizioni del mercato o delle esigenze aziendali senza dover avviare un nuovo iter procedurale.

Conclusione

Le innovazioni introdotte dal Dlgs 136/2024 rappresentano un passo avanti significativo verso una gestione più efficace e meno burocratica dei concordati in continuità, con l’obiettivo di favorire la stabilità aziendale e di rispondere in modo tempestivo alle esigenze di ristrutturazione.

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