Agevolazioni fiscali per gli Enti del Terzo Settore: l’importanza del requisito oggettivo nelle attività strumentali

Gli enti del Terzo Settore, che comprendono organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni, possono beneficiare della riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 12% prevista dall’articolo 6 del DPR 601/1973, nota come “mini-Ires”. Tuttavia, per accedere a tale agevolazione, è essenziale soddisfare il requisito oggettivo, che riguarda la marginalità delle attività strumentali rispetto a quelle istituzionali.

Applicazione per gli Enti del Terzo Settore

Per gli enti del Terzo Settore (ETS), l’agevolazione fiscale è particolarmente rilevante, soprattutto per chi svolge attività che, pur non essendo esclusivamente istituzionali, risultano comunque marginali e strumentali al perseguimento delle finalità sociali e solidali dell’ente. Attività come la gestione di eventi o l’affitto di immobili per il sostentamento delle proprie attività rientrano nel perimetro della mini-Ires se svolte in modo complementare e non prevalente rispetto alle attività istituzionali, come stabilito dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate (15/E/2022 e 35/E/2023).

L’importanza della compliance per gli ETS

Per gli enti del Terzo Settore, una corretta perimetrazione delle attività agevolabili è essenziale per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo implica la necessità di un controllo costante delle attività, assicurandosi che esse rimangano coerenti con gli scopi istituzionali e marginali rispetto all’attività principale, secondo quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dalle relative norme fiscali.

Implementare procedure di compliance efficaci permette agli ETS di massimizzare l’uso delle agevolazioni fiscali come la mini-Ires, garantendo al contempo il rispetto delle normative vigenti.

Cosa si intende per “requisito oggettivo”

Il requisito oggettivo si riferisce alla marginalità delle attività strumentali rispetto a quelle istituzionali dell’ente. In altre parole, i redditi che beneficiano dell’aliquota agevolata devono derivare da attività marginali, siano esse di natura commerciale o non commerciale, purché siano funzionali al sostegno delle finalità istituzionali dell’ente. Per esempio, attività come la gestione di bar parrocchiali o l’affitto di beni immobili possono rientrare nel perimetro dell’agevolazione se svolte in maniera strumentale alle finalità dell’ente.

Le indicazioni della giurisprudenza e dell’Agenzia delle Entrate

La giurisprudenza e l’Agenzia delle Entrate hanno chiarito ulteriormente la natura del requisito oggettivo. La Corte di Cassazione, con una storica sentenza del 1990 (n. 2573), ha stabilito che le attività commerciali e non commerciali devono essere non prevalenti rispetto a quelle istituzionali e devono essere finanziariamente strumentali, ossia destinate a reperire fondi per il perseguimento degli scopi principali dell’ente.

Queste indicazioni sono state successivamente integrate nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate (15/E/2022 e 35/E/2023), che hanno fornito una casistica di attività agevolabili e stabilito alcune condizioni che impediscono l’accesso al beneficio, come nel caso di attività che assumano una connotazione commerciale prevalente o non coerente con gli obiettivi istituzionali.

La necessità di una corretta perimetrazione

Gli enti non profit devono prestare particolare attenzione nel delineare correttamente il perimetro delle attività che possono beneficiare della mini-Ires. Questo processo di compliance fiscale è fondamentale per evitare future riprese a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che negli ultimi anni ha rafforzato i controlli sulle agevolazioni fruite dagli enti non profit.

Per gestire correttamente il beneficio, è consigliabile adottare una prassi che includa tre passaggi fondamentali:

  1. Verifica della natura dell’attività istituzionale: deve essere esclusiva o principale, non di carattere commerciale, come stabilito dagli articoli 143-148 del TUIR.
  2. Test di marginalità: le attività commerciali o non commerciali marginali devono essere quantitativamente inferiori rispetto a quelle istituzionali.
  3. Strumentalità delle attività marginali: queste devono essere coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell’ente.

Conclusioni

Per gli enti non profit, la mini-Ires costituisce un’opportunità fiscale importante, ma la sua fruizione richiede un’attenta analisi del requisito oggettivo, un concetto chiave ma non sempre chiaramente definito nella normativa. Implementare corrette procedure di compliance può ridurre il rischio di contestazioni fiscali e garantire la piena legittimità nell’accesso al beneficio.

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