Nella pratica operativa risultano assai frequenti situazioni in cui le società a responsabilità limitata, sia per ragioni economiche (risparmi sui costi) sia operative (evitare elusivamente intralci in gestioni poco formali o anche irregolari) o addirittura per mera svista e/o dimenticanza, omettono di nominare l’organo di controllo, obbligate in tal senso dall’articolo 2477 del Codice civile.
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