Se manca il requisito dell’indipendenza, l’atto di nomina è nullo e non si ha diritto al compenso
Il professionista che attesta la fattibilità del piano concordatario per la Società poi fallita non ha diritto al compenso per tale attività, quando manca il requisito dell’indipendenza, perché in precedenza ha prestato attività di consulenza in favore della stessa Società.
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