L’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che gli Enti del Terzo Settore (ETS) devono redigere il bilancio d’esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Tuttavia, la normativa già prevedeva una deroga per gli enti con entrate complessive inferiori a 220.000 euro, consentendo loro di utilizzare un rendiconto di cassa, corredato da allegati specifici (raccolte fondi, 5×1000, entrate da attività diverse).
Con la Legge 104/2024, è stato innalzato questo limite a 300.000 euro, ma con una novità: tale rendiconto può essere adottato esclusivamente dagli ETS privi di personalità giuridica. Questa modifica, contenuta nel comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017, garantisce che gli enti con personalità giuridica, operanti in regime di autonomia patrimoniale perfetta, possano continuare a fornire informazioni adeguate sulla loro situazione economico-patrimoniale.
La semplificazione per i “micro ETS”
Un’ulteriore semplificazione introdotta dalla Legge 104/2024 riguarda i “micro ETS”, ossia enti con o senza personalità giuridica che registrano entrate complessive inferiori a 60.000 euro. Per tali enti sarà possibile utilizzare un rendiconto aggregato, il cui schema sarà emanato in futuro dal Ministero del Lavoro, in concerto con il Ministero dell’Economia e della Giustizia, e previa approvazione del Consiglio nazionale del Terzo Settore.
Rimane comunque la possibilità per i micro ETS di:
- Adottare il rendiconto di cassa;
- Utilizzare volontariamente il bilancio in forma ordinaria, indipendentemente dal livello delle entrate.
Applicazione dei nuovi limiti
La Circolare n. 6 del 9 agosto 2024 del Ministero del Lavoro chiarisce che i nuovi limiti dimensionali si applicano:
- Dal primo bilancio successivo all’anno di entrata in vigore della Legge 104/2024 (3 agosto 2024), per gli ETS con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.
- Dal bilancio relativo all’anno fiscale 2025, per gli enti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare.
Calcolo delle entrate di riferimento
Il totale delle entrate da considerare per individuare lo schema di bilancio corretto sarà quello del bilancio relativo all’anno sociale precedente l’entrata in vigore della norma.
Esempi pratici
- ETS con esercizio coincidente con l’anno solare (31/12): riferimento al totale delle entrate del bilancio 2024.
- ETS con esercizio chiuso prima del 3 agosto 2024: riferimento al totale delle entrate del bilancio 2023/2024.
- ETS con esercizio chiuso dopo il 3 agosto 2024: riferimento al totale delle entrate del bilancio 2024/2025.
Questi cambiamenti si inseriscono in un quadro di semplificazione normativa, con l’obiettivo di agevolare la rendicontazione degli ETS e adattarla alle loro dimensioni, mantenendo al contempo trasparenza e adeguatezza nella rappresentazione contabile.
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