Ante recepimento della Direttiva Ue 1023/2019, tutto il sistema dell’allerta si basava sugli assetti organizzativi interni con ruolo centrale dei soggetti deputati al controllo, tra cui il revisore. Con il Dl 118/2021, l’art. 15 nella nuova procedura fa riferimento, esclusivamente, all’organo di controllo senza più alcun accenno ai compiti del revisore. Da più parti ci si è chiesto se si tratti di un ridimensionamento del ruolo del revisore in funzione della prevenzione della crisi. È evidente come il sistema sia ora improntato e centralizzato sull’organizzazione di un adeguato assetto la cui responsabilità pende tutta sull’imprenditore rispetto a quanto previsto in un primo momento.
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