I membri dell’organo di controllo degli “ETS” devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal comma 2 dell’art. 2.397 c.c., o meglio, almeno uno fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro ed i restanti fra gli iscritti negli albi professionali previsti da un apposito decreto del Ministro della giustizia oppure fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica quanto previsto dall’art. 2.399 del c.c.
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