Il codice della crisi e dell’insolvenza, all’articolo 216, così come modificato dal D.Lgs 147/2020, regola la vendita e gli altri atti di liquidazione dei beni acquisiti all’attivo della procedura di liquidazione giudiziale. Il primo comma prevede che: “I beni acquisiti all’attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell’articolo 129, comma 2”.
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