Il CNDCEC ha pubblicato il 27 dicembre 2024 le nuove «Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate», aggiornando le disposizioni già in vigore dal gennaio 2024. Le modifiche recepiscono le novità introdotte dal Dlgs 136/2024, il cosiddetto decreto Correttivo-ter al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Le nuove norme, operative dal 1° gennaio 2025, rafforzano i compiti di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalle società (art. 2086, comma 2, c.c. e art. 3, comma 2 e seguenti, CCII), nonché sugli obblighi di segnalazione preventiva degli indizi di crisi (art. 25-octies, CCII).
Verifiche sugli assetti aziendali
La norma 11.2 del CNDCEC ha subito alcune integrazioni operative, pur mantenendo invariati i principi di base. In particolare, l’organo di controllo deve verificare che gli assetti aziendali adottati consentano di:
- Individuare eventuali squilibri finanziari ed economici;
- Valutare la sostenibilità della gestione e la continuità aziendale per almeno i 12 mesi successivi;
- Reperire le informazioni necessarie alla redazione di un piano di risanamento, secondo la check-list prevista dal decreto del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, e all’elaborazione del test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento.
Controllo sui segnali di crisi
Il Collegio sindacale o il sindaco unico, nell’ambito della propria attività di vigilanza, è chiamato a monitorare la presenza di segnali di crisi indicati dall’art. 3, comma 4, CCII. Tra questi rientrano:
- Retribuzioni non pagate da oltre 30 giorni, superiori al monte salari mensile;
- Debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni, superiori ai debiti non scaduti;
- Esposizioni verso banche scadute o sconfinamenti da oltre 60 giorni pari almeno al 5% delle esposizioni complessive;
- Contributi previdenziali Inps scaduti da oltre 90 giorni per importi superiori al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e superiori a 15.000 euro (o 5.000 euro per imprese senza dipendenti);
- Debiti verso Inail scaduti da oltre 90 giorni per importi superiori a 5.000 euro;
- Iva trimestrale non versata per importi superiori a 5.000 euro o al 10% del volume d’affari dell’anno precedente, oppure superiori a 20.000 euro in ogni caso;
- Debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione scaduti da oltre 90 giorni superiori a 100.000 euro per imprese individuali, 200.000 euro per società di persone e 500.000 euro per le altre società.
Collaborazione con il revisore legale
Nel caso in cui l’organo amministrativo non adotti tempestivamente i provvedimenti richiesti, il Collegio sindacale o il sindaco unico deve scambiare informazioni con il revisore legale. Questa collaborazione è volta a garantire una maggiore efficacia nella vigilanza e nella tempestiva individuazione dei segnali di crisi.
Le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale rafforzano il ruolo di vigilanza, richiedendo un’attenzione più incisiva all’individuazione tempestiva delle difficoltà aziendali. La sinergia con il revisore legale diventa un elemento chiave per una gestione più consapevole e responsabile della crisi, contribuendo così alla tutela della continuità aziendale.
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