L’art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, Decreto “Milleproroghe” (legge 15/2022), modifica l’art. 6, comma 1, del Decreto “Liquidità”, sostituendo alle parole “31 dicembre 2020” le parole “31 dicembre 2021”. Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c. ed il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo.
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