Il legislatore nazionale ha previsto che l’incarico di revisione legale sia conferito dall’assemblea previo l’ottenimento di una proposta motivata da parte del collegio sindacale – o del sindaco unico – sia nel caso di società quotate sia di società non quotate. Devono essere comunicati al Registro esclusivamente gli incarichi di “revisione legale dei conti” condotti ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, svolti cioè con lo scopo di fornire un giudizio professionale in ordine all’attendibilità del bilancio nel rispetto delle procedure e degli standard professionali applicabili (ISA ITALIA).
La capacità di assolvere l’incarico dovrà essere documentata e al superamento del cumulo degli incarichi pari alle 20 unità il revisore dovrà fornire una spiegazione conseguente all’autovalutazione in cui verranno evidenziati gli elementi utilizzati per valutare le proprie capacità di svolgere diligentemente l’incarico.
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