L’articolo 9 bis comma 5 del D.lgs. 39/2010 prevede che, qualora l’incarico di revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi di tale decreto legislativo, il revisore precedente deve consentire al revisore entrante l’accesso a tutte le informazioni concernenti l’impresa sottoposta a revisione e alle carte di lavoro dell’ultimo anno.
Ciò significa che il revisore entrante ha il diritto di accedere a tutte le informazioni e alle carte di lavoro relative all’impresa sottoposta a revisione, che sono state raccolte dal revisore precedente.
Questo accesso consente al revisore entrante di comprendere meglio la situazione dell’impresa e di valutare la correttezza dei dati contabili e finanziari elaborati dal precedente revisore. Il revisore entrante può utilizzare queste informazioni per svolgere il proprio lavoro in modo più efficace e per verificare se ci sono stati eventuali errori o incongruenze nei dati contabili dell’impresa.
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