Secondo il testo normativo l’incarico di revisione legale è conferito dall’assemblea previo l’ottenimento di una proposta motivata da parte del collegio sindacale – o del sindaco unico – sia nel caso di società quotate sia di società non quotate. Tale ragionevole proposta deve essere fatta per iscritto, in apposita assemblea, e integralmente verbalizzata; deve essere preferibilmente depositato presso la sede sociale quindici giorni prima del termine fissato per l’assemblea per per il conferimento dell’incarico o, in mancanza, presentato agli azionisti durante l’assemblea stessa.
La legge non prescrive standard relazionali, quindi il CNDCEC è intervenuto in materia e ha fornito alcune utili spiegazioni nel Codice di condotta. L’obiettivo del revisore è quello di accettare o proseguire un incarico solo se gli elementi sui quali l’incarico è svolto sono stati concordati, per questo motivo la formalizzazione dei termini dell’incarico di revisione è un elemento necessario per definire chiaramente non solo le competenze e le responsabilità del management e dei revisori stessi, ma anche orari di lavoro, quadri normativi di riferimento e compensi pattuiti.
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