ReviNews n. 22 – 2020
Un incarico di revisione legale dei conti può essere interrotto anticipatamente, per sopravvenute circostanze che rendono impossibile o inopportuna l’esecuzione del mandato. L’iniziativa della cessazione anticipata dell’incarico può provenire sia dalla società il cui bilancio costituisce oggetto della revisione, nel qual caso si parla di revoca, sia dal revisore persona fisica o dalla società di revisione (dimissioni). In entrambi i casi l’iniziativa non può essere esercitata in modo del tutto discrezionale, trovando nell’ordinamento, a protezione dell’indipendenza del revisore, norme specifiche che ne disciplinano le modalità di attuazione, prevedono obblighi di motivazione e di adeguata pubblicità alle autorità responsabili del controllo pubblico e che stabiliscono i tempi di efficacia.
L’obiettivo del presente contributo è quello di fornire una disamina completa della disciplina normativa relativa alla cessazione anticipata dell’incarico di revisione.
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