ReviNews n. 13 – 2020
Le società cooperative sono sottoposte da un lato alla vigilanza mutualistica e dall’altro possono essere tenute alla nomina dell’organo di controllo se ne ricorrono i presupposti normativi. Uno dei temi più discussi è quello della definizione delle condizioni di “mutualità prevalente” ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del Codice civile. Occorre, infatti, tenere in considerazione che è un preciso compito del Collegio Sindacale valutare le condizioni di esistenza della prevalenza mutualistica, nonché verificare la partecipazione dei soci, lo scambio mutualistico, l’assenza dello scopo di lucro.
Scopo del presente contributo è approfondire gli aspetti mutualistici legati alle società cooperativa, con particolare riferimento alla sensibilità che il collegio sindacale deve mostrare verso queste tipologie societarie.
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