ReviNews n. 22 – 2023
L’art. 2424 c.c. stabilisce che nell’attivo del bilancio devono essere esplicitamente indicate le consistenze delle disponibilità liquide rappresentate da depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa. Queste disponibilità possono includere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta e, in mancanza di indicazioni specifiche, si presume che siano immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo da parte della società. Nel contesto dell’art. 2424 c.c., il revisore ha il compito di verificare se le disponibilità liquide espresse nel bilancio corrispondono effettivamente a depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa. Inoltre, il revisore valuta se le indicazioni fornite riguardo alla liquidità delle disponibilità sono adeguate e in linea con le norme contabili e le disposizioni legali vigenti.
Indice argomenti
- Disponibilità liquide: introduzione e aspetti civilistici
- Le principali attività del revisore
- Asserzioni nella revisione
- Identificazione del rischio
- Procedure di validità
- Riferimenti normativi
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